Convenzione

Art. 27

Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 13 feb 1985
. (Funzionari diplomatici e consolari) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-27

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