Convenzione
Art. 29
Denuncia
In vigore dal 13 feb 1985
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(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà, entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
PIETRO CALAMIA
Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia PETAR KOSTIÈ
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-29