Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 13 feb 1985
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai contributi prelevati in Iugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Ai fini della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte anche i contributi considerati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) in Iugoslavia:
1) l'imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (the tax and contributions on income of organizations of associated labour);
2) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services);
3) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall'attività agricola (the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity);
4) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o no carattere economico (the tax and contributions on personal income derived from independent economie and non-economie activities);
5) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements);
6) l'imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (the tax on revenue from capital and capital rights);
7) l'imposta sul patrimonio (the tax on capital);
8) l'imposta sul reddito complessivo dei cittadini (the tax on total revenue of citizens);
9) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attività in comune (the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture);
10) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attività di investimento (the tax on profits of foreign persons derived from investment works);
11) l'imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall'attività di trasporto di passeggeri e merci (the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport); (qui di seguito indicate quali "imposta iugoslava");
b) in Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-2