Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 13 feb 1985
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Iugoslavia" designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Iugoslavia le quali, ai sensi della legislazione iugoslava ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, sono state o possono in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Iugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Iugoslavia o l'Italia;
d) il termine "nazionali" designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizione in virtù della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente;
e) il termine "persona" designa:
i) per quanto concerne la Iugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche;
ii) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine "società" designa:
i) per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (organization of associated labour) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione;
ii) per quanto concerne l'Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione.
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato ed altre organizzazioni e comunità autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attività indipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio iugoslavo esercitate da un residente iugoslavo, e, per quanto concerne l'Italia, le imprese esercitate da un residente dell'Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
i) per quanto concerne la Iugoslavia, il Segretario Federale per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-3