Accordo
Art. I
ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione"
In vigore dal 13 feb 1985
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
(ad della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione")
1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche:
a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purchè pendenti davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente;
c) in materia di grazia;
d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa.
2. È ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonché per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.
Storico versioni
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