Art. 1

In vigore dal 13 feb 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.
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