Accordo

Art. II

ad articolo 2 della Convenzione

In vigore dal 13 feb 1985
Articolo II. (ad della Convenzione) Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarrà, per questo solo motivo, della possibilità di rifiuto di cui alla lettera a) dell' della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-ii

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