Accordo
Art. IV
ad articolo 4 della Convenzione
In vigore dal 13 feb 1985
Articolo IV.
(ad articolo 4 della Convenzione)
La presenza di rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, è consentita, sempre che ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-iv