Art. IV · ad articolo 4 della Convenzione
Accordo

Art. IV

4 / 17

ad articolo 4 della Convenzione

In vigore dal 13 feb 1985
Articolo IV. (ad articolo 4 della Convenzione) La presenza di rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, è consentita, sempre che ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-iv