Accordo
Art. III
ad articolo 3 della Convenzione
In vigore dal 13 feb 1985
Articolo III.
(ad articolo 3 della Convenzione)
1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purchè dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro.
2. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.
3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonché il ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, semprechè non ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un'Autorità giudiziaria o amministrativa;
b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.
Non è necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l'esecuzione della pena.
4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorità giudiziaria, e di cui rinunci alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a meno che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo.
5. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna è stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.
Storico versioni
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