Accordo
Art. II
2 / 17ad articolo 2 della Convenzione
In vigore dal 13 feb 1985
Articolo II.
(ad della Convenzione)
Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarrà, per questo solo motivo, della possibilità di rifiuto di cui alla lettera a) dell' della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-11;969#art-a-ii