Art. I · ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione"
Accordo

Art. I

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ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione"

In vigore dal 13 feb 1985
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. (ad della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione") 1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche: a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purchè pendenti davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente; b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente; c) in materia di grazia; d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa. 2. È ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonché per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.
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