Protocollo
Art. VIII
Adesione
In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO VIII.
(Adesione)
1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni governo di cui all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione che non abbia firmato detto protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che il comitato può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento di adesione entro tale data.
2. Quando il presente protocollo sarà entrato in vigore conformemente al disposto del suo articolo IX, esso sarà aperto all'adesione di ogni governo diverso da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione, alle condizioni che il comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.
3. Ogni governo aderente al presente protocollo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente protocollo, in attesa del deposito del suo strumento di adesione. Esso applica il presente protocollo in via provvisoria ed è ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-viii