Protocollo

Art. X

Durata

In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO X. (Durata) Il presente protocollo resterà in vigore fino al 30 giugno 1986 incluso, semprechè resti in vigore fino a tale data inclusa il protocollo del 1983, recante nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-x

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