Art. 1
In vigore dal 13 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-rd-1