Art. 1

In vigore dal 13 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.
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