Protocollo
Art. VI
Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO VI.
(Ratifica, accettazione o approvazione)
Il presente protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle sue proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare istituito a norma della convenzione (in appresso denominato "comitato") può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-vi