Protocollo

Art. II

Disposizioni della convenzione inoperanti

In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO II. (Disposizioni della convenzione inoperanti) Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983: a) articolo XII, b) articolo XVII, c) paragrafo 1 dell'articolo XVIII.
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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-ii

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