Protocollo
Art. II
Disposizioni della convenzione inoperanti
In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO II.
(Disposizioni della convenzione inoperanti)
Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983:
a) articolo XII,
b) articolo XVII,
c) paragrafo 1 dell'articolo XVIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-ii