Protocollo
Art. VII
Applicazione provvisoria
In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO VII.
(Applicazione provvisoria)
Ogni governo firmatario può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente protocollo.
Esso applica tale protocollo in via provvisoria ed è ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-vii