Protocollo

Art. III

Aiuto alimentare internazionale

In vigore dal 13 nov 1984
ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale) Ai fini dell'applicazione della convenzione qual è stata prorogata dal presente protocollo, ogni membro che avrà aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sarà considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della convenzione, con il contributo minimo che gli sarà stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-iii

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