Protocollo
Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 13 nov 1984
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(Entrata in vigore)
1. Il presente potere entrerà in vigore il 1 luglio 1983 se, entro il 30 giugno 1983, dei governi rappresentanti i membri esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti i membri importatori che detengono almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B o che avrebbero detenuto tali percentuali rispettive di voti il 30 giugno 1983 se fossero stati parti contraenti della convenzione a tale data avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria in conformità degli del presente protocollo.
2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazione di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-9