Protocollo
Art. 8
Applicazione provvisoria
In vigore dal 13 nov 1984
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(Applicazione provvisoria)
Ogni governo firmatario può depositare presso il governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente protocollo. Anche ogni altro governo che soddisfi alle condizioni necessarie per la firma del presente protocollo o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio può depositare, presso il governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica il presente protocollo in via provvisoria ed e ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-8