Protocollo
Art. 3
Definizione
In vigore dal 13 nov 1984
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(Definizione)
Qualsiasi menzione, nel presente protocollo, di un "governo" o di "governi" vale anche per la Comunità economica europea (in appresso denominata "la Comunità"). Pertanto, qualsiasi menzione nel presente protocollo della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo vale, nel caso della Comunità, anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunità da parte della sua autorità competente, nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-3