Protocollo
Art. 2
Disposizioni della convenzione inoperanti
In vigore dal 13 nov 1984
.
(Disposizioni della convenzione inoperanti)
Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983:
a) paragrafo 4 dell'articolo 19,
b) articoli da 22 a 26 incluso,
c) paragrafo 1 dell'articolo 27, d) articoli da 29 a 31 incluso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-2