Protocollo

Art. 2

Disposizioni della convenzione inoperanti

In vigore dal 13 nov 1984
. (Disposizioni della convenzione inoperanti) Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983: a) paragrafo 4 dell'articolo 19, b) articoli da 22 a 26 incluso, c) paragrafo 1 dell'articolo 27, d) articoli da 29 a 31 incluso.
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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763#art-p-2

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