Titolo III
Art. 14
In vigore dal 29 dic 1983
Al decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 4-bis, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente";
2) all', comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-12-27;730#art-14