Titolo III

Art. 10

In vigore dal 29 dic 1983
I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.
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