Titolo II

Art. 5

In vigore dal 29 dic 1983
L'addizionale straordinaria istituita dall' del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell', relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984. Il gettito derivante dalle disposizioni dell' e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.
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