Titolo III

Art. 9

In vigore dal 29 dic 1983
Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.
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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730#art-9

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