Titolo III

Art. 12

In vigore dal 29 dic 1983
Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell' del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo. I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1973, n. 297, possono essere erogati, con le stesse modalità e durata, dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità anche a favore delle regioni che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di interesse regionale.
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