Titolo III
Art. 16
In vigore dal 29 dic 1983
In deroga a quanto previsto dall' della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell' del predetto decreto-legge.
È consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell' del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nonché per la copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
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