Titolo III
Art. 17
In vigore dal 29 dic 1983
Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1 gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-12-27;730#art-17