Convenzione

Art. VII

La Conferenza delle Parti

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO VII. (La Conferenza delle Parti) 1. La Conferenza delle Parti costituisce l'organo decisionale della presente Convenzione. 2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza delle Parti non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. In seguito, il Segretariato convoca, al più tardi con tre anni di intervallo, una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza non decida diversamente, e può convocare altresì, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza allorchè almeno un terzo delle Parti ne fanno richiesta scritta. 4. La Conferenza delle Parti stabilisce il regolamento finanziario della presente Convenzione, e lo sottopone ad un regolare esame. La Conferenza delle Parti adotta il bilancio per l'esercizio seguente nel corso di ciascuna sessione ordinaria. Ognuna delle Parti contribuisce a tale bilancio in base ad una quota che sarà stabilita dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, ivi comprese le disposizioni relative al bilancio ed alla quota dei contributi come pure le relative modifiche, vengono adottate all'unanimità dalle Parti presenti e votanti. 5. Nel corso di ciascuna sessione, la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell'applicazione della presente Convenzione e può, in particolare: a) rivedere e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici; b) rivedere i progressi conseguiti in materia di conservazione delle specie migratrici e, in particolare, di quelle che sono iscritte negli Allegati I e II; c) adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie sia al Consiglio scientifico che al Segretariato perché possano svolgere le loro funzioni; d) ricevere ed esaminare tutti i rapporti presentati dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsiasi Parte o organo costituito in base ai termini di un Accordo; e) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, e procedere ad un esame dei progressi conseguiti in applicazione degli Accordi; f) nel caso in cui un Accordo non sia stato concluso, raccomandare, di tanto in tanto, la convocazione di riunioni delle Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice, per discutere misure destinate a migliorare lo stato di conservazione di tali specie; g) fare raccomandazioni alle Parti al fine di migliorare la efficacia della presente Convenzione; h) decidere ogni misura supplementare necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 6. La Conferenza delle Parti, in ciascuna delle sue sessioni, dovrebbe fissare la data ed il luogo della sua prossima sessione. 7. Ogni sessione della Conferenza stabilisce ed adotta un regolamento interno per questa stessa sessione. Le decisioni della Conferenza delle Parti vengono prese a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente. 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, come pure ogni altro Stato non facente parte della presente Convenzione e, per ogni Accordo, l'organo designato dalle Parti al detto Accordo, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori. 9. Ogni organizzazione o ogni istituzione tecnicamente qualificata nell'ambito della protezione, conservazione o gestione delle specie migratrici e appartenente alle categorie sottoindicate che abbia informato il Segretariato della propria intenzione di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza delle Parti da propri osservatori, è autorizzata a farlo a meno che un terzo delle Parti presenti non vi si opponga: a) le organizzazioni o istituzioni internazionali governative e non governative, le organizzazioni o istituzioni nazionali governative; b) le organizzazioni o istituzioni nazionali non governative che sono state accettate a tale scopo dallo Stato nel quale hanno sede. Una volta ammessi, gli osservatori hanno il diritto di partecipare alla sessione senza diritto di voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-vii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo