Convenzione

Art. XII

Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XII. (Ripercussioni della Convenzione sulle convenzioni internazionali e le legislazioni) 1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere in contrasto nè con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in applicazione della Risoluzione 2750 C(XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nè con le rivendicazioni e posizioni giuridiche, presenti o future di qualsiasi Stato, relative al diritto del mare, alla natura ed all'ambito dalla sua competenza rivierasca nonché della competenza che esso esercita sulle navi battenti bandiera nazionale. 2. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non riguardano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da trattati, convenzioni o accordi già esistenti. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano il diritto delle Navi di adottare misure interne più rigorose nei confronti della conservazione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II, come pure le misure interne adottate nei confronti della conservazione delle specie che non figurano negli Allegati I e II.
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