Convenzione

Art. XI

Emendamenti agli Allegati

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XI. (Emendamenti agli Allegati) 1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti. 2. Qualsiasi Parte può presentare una proposta di emendamento. 3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento corredato da una esposizione circa le relative motivazioni e basato su migliori dati scientifici disponibili, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione, e, nel più breve tempo possibile, formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione relativa al testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dall'apertura della sessione. Alla scadenza di tale termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data. 4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 5. Un emendamento agli Allegati entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno presentato una riserva conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6, ottanta giorni dopo la sessione dalla Conferenza delle Parti durante la quale è stato adottato. 6. Nel corso del termine di ottanta giorni previsto dal paragrafo 5 di cui sopra, qualsiasi Parte ha la facoltà, mediante notifica scritta al Depositario, di esporre una riserva sull'emendamento in questione. Una riserva ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica scritta al Depositario; in tale caso l'emendamento entrerà in vigore nei confronti della detta Parte, novanta giorni dopo che la detta riserva sarà stata ritirata.
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