Convenzione

Art. X

Emendamenti alla Convenzione

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO X. (Emendamenti alla Convenzione) 1. La presente Convenzione può essere emendata in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti. 2. Qualsiasi Parte contraente può presentare una proposta di emendamento. 3. Il testo di qualsiasi proposta d'emendamento, corredato da una esposizione delle relative motivazioni, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione in cui verrà esaminato e nel più breve tempo possibile formerà l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione sul testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti contraenti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di questo termine, il Segretariato comunicherà alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data. 4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 5. Qualsiasi emendamento adottato entrerà in vigore per tutte le Parti che l'hanno approvato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti avranno depositato presso il Depositario lo strumento di approvazione. Per la Parte che avrà depositato uno strumento d'approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla deposizione del suo strumento di approvazione.
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