Convenzione

Art. XIII

Composizione delle controversie

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XIII. (Composizione delle controversie) 1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formerà oggetto di negoziati fra le Parti interessate. 2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xiii

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