Convenzione
Art. XIII
Composizione delle controversie
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XIII.
(Composizione delle controversie)
1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione formerà oggetto di negoziati fra le Parti interessate.
2. Qualora tale controversia non possa essere composta secondo quanto previsto dal paragrafo 1 di cui sopra, le Parti potranno di comune accordo sottoporre la controversia all'arbitrato, e precisamente a quello della Corte permanente dell'Aja; le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xiii