Convenzione
Art. XVIII
Entrata in vigore
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XVIII.
(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Depositario.
2. Per qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che ratificherà o approverà la presente Convenzione o che vi avrà aderito dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte del detto Stato o della detta organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xviii