Convenzione
Art. XX
Depositario
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XX.
(Depositario)
1. Il testo originale della presente Convenzione steso nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese e russa, la versione di ciascuna delle quali è egualmente autentica, sarà depositato presso il Depositario che ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che l'avranno firmata o che avranno depositato uno strumento di adesione.
2. Il Depositario, dopo essersi consultato con i Governi interessati, predisporrà le versioni ufficiali del testo della presente Convenzione nelle lingue araba e cinese.
3. Il Depositario informerà tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatari della presente Convenzione, tutti coloro che vi avranno aderito, nonché il Segretariato, in merito a qualsiasi firma, deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente Convenzione, nonché di ogni emendamento che vi sarà stato apportato, di ogni riserva speciale e di ogni notifica di denuncia.
4. Al momento della sua entrata in vigore, una copia conforme certificata della presente Convenzione sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perché venga registrata e pubblicata in conformità con quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A BONN, il 23 giugno 1979.
(seguono le firme)
Storico versioni
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