Convenzione

Art. IV

Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II)

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO IV. (Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II) 1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale. 2. Allorchè le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II. 3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli. 4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale. 5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-iv

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