Convenzione

Art. III

Specie migratrici minacciate: Allegato I)

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO III. (Specie migratrici minacciate: Allegato I) 1. L'allegato I elenca le specie migratrici minacciate. 2. Una specie migratrice può figurare nell'Allegato I a condizione che sia stato stabilito, sulla base di dati probanti tratti dai migliori dati scientifici disponibili, che tale specie risulta minacciata. 3. Una specie migratrice può essere cancellata dall'Allegato I allorchè la Conferenza delle Parti abbia constatato che: a) dati probanti, tratti dai migliori dati scientifici disponibili, indicano che la specie in questione non è più minacciata; b) che detta specie, non rischia d'essere nuovamente minacciata a seguito della eliminazione della specie stessa dall'Allegato I e dalla conseguente relativa mancanza di protezione. 4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano: a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia; b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile; c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte. 5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici; b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione; c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza; d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie. 6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie. 7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-iii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo