Convenzione
Art. I
Interpretazione
In vigore dal 5 mar 1983
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE
relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla
fauna selvatica
LE PARTI CONTRAENTI
Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali
della terra, che deve essere conservato per il bene della umanità;
Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della
terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare si che tale
eredità sia preservata e che, allorchè se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza;
Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal
punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico,
ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;
Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel
corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione
nazionale o i cui spostamenti avvengono al di là di tali confini;
Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle
specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di
loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano;
Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie
migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione
concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro
giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in un
qualsiasi momento del loro ciclo biologico;
Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma "72),
di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO PRIMO.
(Interpretazione)
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) per "specie migratrice" s'intende l'insieme della popolazione
oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della
popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui
una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile
uno o più confini di giurisdizione nazionale;
b) per "Stato di conservazione di una specie migratrice" si intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie
migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua
distribuzione e sulla sua consistenza numerica;
c) "lo Stato di conservazione" sarà considerato come
"favorevole" allorchè:
1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie
migratrice in questione indichino che tale specie continua e
continuerà a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli
ecosistemi cui appartengono;
2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca nè rischi di ridursi a lungo termine;
3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile,
un habitat adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione
di tale specie migratrice;
4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale
specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli
storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui ciò è compatibile con una
saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat;
d) "lo stato di conservazione" sarà considerato come
"sfavorevole" allorchè una qualsiasi delle condizioni enunciate al
sottoparagrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta;
e) per una determinata specie migratrice la parola "minacciata"
sta a significare che tale specie è in pericolo di estinzione, in
tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione;
f) per "area di distribuzione" s'intende l'insieme delle
superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via
temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi
momento del suo itinerario migratorio abituale;
g) per "habitat" s'intende ogni zona all'interno dell'area di
distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di
vita necessarie alla specie in questione;
h) per "Stato dell'area di distribuzione" di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra
Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la
propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di
distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui
navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su
tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione
nazionale;
i) per "effettuare un prelievo" s'intende prelevare, cacciare,
pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di
intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;
j) per "Accordo" s'intende un accordo internazionale che riguardi
la conservazione di una o più specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione;
k) per "Parte" s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione
d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi
la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi
internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente
Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore.
2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni
economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a
proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono alle responsabilità
che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri.
Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi
diritti separatamente.
3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga
presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimità delle "Parti presenti e votanti", ciò significa che "le Parti presenti si sono
espresse con un voto affermativo o negativo". Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle "Parti
presenti e votanti" non viene tenuto conto delle astensioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-i