Convenzione

Art. I

Interpretazione

In vigore dal 5 mar 1983
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica LE PARTI CONTRAENTI Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene della umanità; Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare si che tale eredità sia preservata e che, allorchè se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza; Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico; Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione nazionale o i cui spostamenti avvengono al di là di tali confini; Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano; Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in un qualsiasi momento del loro ciclo biologico; Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma "72), di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO PRIMO. (Interpretazione) 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per "specie migratrice" s'intende l'insieme della popolazione oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile uno o più confini di giurisdizione nazionale; b) per "Stato di conservazione di una specie migratrice" si intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica; c) "lo Stato di conservazione" sarà considerato come "favorevole" allorchè: 1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione indichino che tale specie continua e continuerà a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli ecosistemi cui appartengono; 2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca nè rischi di ridursi a lungo termine; 3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione di tale specie migratrice; 4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui ciò è compatibile con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat; d) "lo stato di conservazione" sarà considerato come "sfavorevole" allorchè una qualsiasi delle condizioni enunciate al sottoparagrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta; e) per una determinata specie migratrice la parola "minacciata" sta a significare che tale specie è in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione; f) per "area di distribuzione" s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale; g) per "habitat" s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione; h) per "Stato dell'area di distribuzione" di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale; i) per "effettuare un prelievo" s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate; j) per "Accordo" s'intende un accordo internazionale che riguardi la conservazione di una o più specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione; k) per "Parte" s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore. 2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono alle responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti separatamente. 3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimità delle "Parti presenti e votanti", ciò significa che "le Parti presenti si sono espresse con un voto affermativo o negativo". Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle "Parti presenti e votanti" non viene tenuto conto delle astensioni.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-i

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