ProtocolloTitolo II

Art. 4

In vigore dal 2 mar 1983
. Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all' corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-4

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