Art. 4
ProtocolloTitolo II

Art. 4

3 / 12
In vigore dal 2 mar 1983
. Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all' corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-4