Protocollo›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 2 mar 1983
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Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:
il 1 gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;
il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;
le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:
1 gennaio 1983;
1 gennaio 1954;
1 gennaio 1985;
1 gennaio 1986.
Storico versioni
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