Art. 3
ProtocolloTitolo II

Art. 3

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In vigore dal 2 mar 1983
. Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: il 1 gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base; il 1 gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1954; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986.
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