ProtocolloTitolo II

Art. 1

In vigore dal 2 mar 1983
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato,e la Repubblica d'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1 gennaio 1981, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo", hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e di concludere il presente protocollo: . Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-1

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