ProtocolloTitolo II

Art. 5

In vigore dal 2 mar 1983
. 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Austria, secondo il seguente calendario: il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base; il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1984; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Austria, è abolita il 1 gennaio 1981.
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