Protocollo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 2 mar 1983
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1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Austria, secondo il seguente calendario:
il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;
il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;
le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:
1 gennaio 1983;
1 gennaio 1984;
1 gennaio 1985;
1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Austria, è abolita il 1 gennaio 1981.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-5