Protocollo›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 2 mar 1983
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1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dai prodotti originari dell'Austria sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981.
Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:
1 gennaio 1981: 25 per cento;
1 gennaio 1982: 25 per cento;
1 gennaio 1983: 25 per cento;
1 gennaio 1984: 25 per cento.
2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Austria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-7