Convenzione›Titolo IV
Art. 35
In vigore dal 2 mar 1983
.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina firmata il 12 aprile 1961.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-35