ConvenzioneTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 2 mar 1983
. 1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato. 2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verrà istituito più di un mercato dei cambi o se verranno introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorità Competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorità corrispondente perché venga instaurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio più favorevole per i beneficiari.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-31

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