Convenzione›Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 2 mar 1983
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La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-34